23. Dei giuramenti e dei voti legittimi

1.Il giuramento legittimo è un aspetto del culto religioso per cui l'individuo, giurando in verità, in giustizia ed in giudizio, chiama solennemente Dio a testimoniare di ciò che giura (Es 20,7; De 10,20; Gr 4,2) e a giudice della verità o falsità delle sue parole (2Cr 6,22-23).

2.Un giuramento religioso deve avvenire unicamente e soltanto se basato sul massimo timore e la massima riverenza di Dio e nel suo nome. Perciò giurare vanamente o sconsideratamente nel nome glorioso e tremendo di Dio, oppure giurare per qualche altro nome o cosa è peccaminoso e da aborrire (Mt 5,34-37; Gm 5,12). Ad ogni modo, quando si tratta di una questione importante e di una certa gravità, il giuramento è autorizzato dalla Parola di Dio per la conferma della verità e per porre fine alle discordie (Eb 6,16; 2Co 1,23). Perciò, quando un giuramento legittimo viene imposto da un'autorità legittima, può venire prestato (Ne 13,25).

3.Chiunque fa un giuramento autorizzato dalla Parola di Dio dovrebbe considerare la gravità di un atto così solenne e non dovrebbe dichiarare o confessare niente più di ciò che sa essere vero, poiché il Signore è provocato da giuramenti sconsiderati, falsi e vani ed a causa di essi la nazione fa cordoglio (Le 19,12; Gr 23,10).

4.Bisogna giurare secondo il senso naturale ed evidente delle parole, senza alcuna ambiguità o riserva mentale (Sl 24,4).

5.Non bisogna fare un voto nei confronti di alcuna creatura, ma solo di Dio e bisogna farlo ed eseguirlo con la massima cura e fedeltà (Sl 76,11; Ge 28,20-22). I voti monastici (della chiesa di Roma) di castità perpetua (1 Co 7,2,9), di professata povertà (Ef 4,28) e di obbedienza ad una regola sono molto lontani dal costituire un livello di perfezione superiore e sono simili a lacci superstiziosi e peccaminosi in cui nessun cristiano dovrebbe inciampare (Mt 19,11).